Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n.124
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (vale a dire fino a 1.999,99 euro, e non più pari o superiore a 3.000 euro). Il trasferiento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Si evidenzia che è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 2.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
FAQ: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html
Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90
Libretti al portatore
A decorrere dal 06 dicembre 2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore a 2.500 euro).
A decorrere dal 04.07.2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Assegni Bancari, Postali e Circolari
A decorrere dal 06.12.2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), emessi a decorrere dal 06 dicembre 2011, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Rimane invariata la diposizione in cuigli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, dal 06.12.2011 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500 euro).
Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.
Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012
(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)
Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.
In che cosa consiste la deroga
Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 € non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati:
- da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo (Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
- presso esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed agenzie di viaggio e di turismo.
Cosa deve fare l'esercente?
- compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- acquisire e conservare la documentazione che attesta la cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e autocertificazione di residenza e cittadinanza);
- versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, allegando i documenti acquisiti e copia della fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento può essere cumulativa con altre operazioni, anche se non rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato, l'importo di y è riferito ad operazione con soggetto estero di cui si allega documentazione).